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Statuto dell'ABACO - Associazione Basilicata Cori APS


TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI 

Art. 1 - Denominazione, sede e durata 

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata Associazione Basilicata Cori APS, in breve ABACO APS. 

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Matera. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione ha durata illimitata. 

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l’acronimo “APS” potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). 

Art. 2 - Scopi, finalità e attività 

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 c. 1 lett. d), i) k) e l) del Codice del Terzo Settore: 

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. 

L’Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e si propone di: 

  • unire e coordinare i cori operanti in Basilicata; 
  • valorizzare il canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l’importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambiti possibili; 
  • incrementare e coordinare l’educazione e l’animazione musicale nel contesto socio-culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca, privilegiando i brani degli autori lucani, stimolando anche percorsi di ricerca musicologica ed etnomusicologica; 
  • indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici e di qualificazione per coristi e direttori, seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello; 
  • curare pubblicazioni, informazioni, edizioni video-discografiche specializzate, istituendo e realizzando biblioteche e archivi di consultazione; 
  • promuovere servizi formativi e culturali, per le diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati; 
  • stabilire ed intrattenere relazioni continuative con Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici scolastici, turistici ed Istituti editoriali operanti nel settore; 
  • sviluppare rapporti e collaborazioni con altre Organizzazioni similari, italiane ed estere, favorendo scambi culturali tra le diverse realtà; 
  • coordinare e promuovere iniziative a livello regionale nel campo della cultura e delle attività musicali con esperti e consulenti del settore messi a disposizione dall’A.BA.CO.;
  • incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete; 
  • assistere, ove richiesto, i singoli cori associati e quelli di nuova formazione che si assoceranno, al fine di garantire loro il supporto tecnico necessario al raggiungimento della piena autonomia; 
  • porre in essere azioni di marketing e di web marketing finalizzate alla promozione della cultura musicale, del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali;
  • realizzare di iniziative di solidarietà sociale, a favore di persone in condizioni di svantaggio, ed in particolare, a favore dei minori a rischio, anziani e disabili. 
Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. 

L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo. 

L’Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. 

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 3 - Norme sull’ordinamento interno 

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. 

L’Associazione può dotarsi di un regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, per disciplinare aspetti organizzativi, operativi e amministrativi non espressamente previsti dal presente Statuto. Il regolamento non può contenere disposizioni in contrasto con lo Statuto e con la normativa vigente. 

Art. 4 - Associati: tipologia 

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione ABACO le formazioni corali della Basilicata, configurate come APS ed altri enti del terzo settore o con altra forma giuridica senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e intendono collaborare al loro raggiungimento, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS iscritte. 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. 

Art. 5 Associati: procedura di ammissione 

Per aderire all’Associazione è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa. 

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. 

L’accoglimento della domanda è comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati. 

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le formazioni corali sono rappresentate dal rispettivo Rappresentante legale ovvero da altro delegato anche in forma permanente. 

Art. 6 Associati: diritti e doveri 

Gli associati hanno il diritto di: 

  • a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; 
  • b) essere informati sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi; 
  • c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 14, c. 2 del presente Statuto. 

Gli associati hanno il dovere di: 

  • a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
  • b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; 
  • c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili. 

Art. 7 Associati: cause di cessazione del rapporto associativo 

La qualità di associato si perde per: 
  • a) recesso volontario. Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; 
  • b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto. 
L’associato può essere escluso dall’Associazione per: 
  • a) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; 
  • b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 
  • c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio; può ricorrere all’Autorità giudiziaria contro la deliberazione assembleare entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 8 - Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

Art. 9 - Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività deve rispettare i dettami dell’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • a) l’Assemblea dei soci;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente;
  • d) l’organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
  • e) l’organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore. 

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. 

Art. 11 - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato è rappresentato dal Rappresentante legale o da altro rappresentante anche in forma permanente.

In caso di impedimento del Rappresentante legale o del delegato permanente, ogni associato può conferire delega scritta a un proprio rappresentante con il conferimento dei poteri per esprimere il voto dell’Associazione rappresentata.

Non sono ammesse deleghe a rappresentanti non facenti parte della propria associazione o organismo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  • a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  • b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. 

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle eventuali votazioni.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea ordinaria: 

  • a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • b) approvare il programma annuale e l’eventuale programma pluriennale di attività, predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
  • f) eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
  • g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea straordinaria:

  • a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • b) deliberare in merito alla liquidazione, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, liquidazione, scioglimento, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14 - Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Gli Amministratori, nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare, ha il compito di:

  • a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • d) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
  • e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  • f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  • h) deliberare la convocazione dell’Assemblea; i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  • j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente
  • k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  • l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  • n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di Consigliere si perde per:

  • a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  • c) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all’art. 15, c. 2, del presente Statuto;
  • d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente; in caso contrario, si scorre la lista dei non eletti nell’ultima elezione, sempre previa approvazione dell’Assemblea. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, vengono indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell’Associazione è eletto all’interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e, in particolare, ha il compito di:

  • a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  • b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L’organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo settore.

L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il membro dell’organo di controllo non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Laddove nominato, l’organo di controllo deve:

  • vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare il controllo contabile;
  • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  • attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Organo di revisione

L’organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo settore.

L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

Il membro dell’organo di controllo non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 22 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione successiva all’elezione degli organi sociali.

Il Vicepresidente supporta il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente non costituisce un organo autonomo dell’associazione, ma è una figura interna al Consiglio Direttivo con funzioni di coordinamento e sostituzione.

Il Vicepresidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio stesso.

Art. 23 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti o tra i soci dell’Ente, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il Segretario svolge funzioni di supporto al Consiglio Direttivo e agli altri organi sociali, curando la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è responsabile della gestione della corrispondenza e della tenuta dei libri sociali.

Può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per l’esecuzione di determinati atti amministrativi e per il coordinamento delle attività operative.

Il Segretario rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

La carica di Segretario è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento del proprio incarico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore. 

Art. 24 - Commissione Artistica

La Commissione Artistica è un organo consultivo che ha il compito di ideare progetti musicali e proporli al Consiglio Direttivo dell'Associazione nel quadro delle finalità indicate dall’art. 2. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Presidente all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale dell’Associazione.

Il numero dei componenti della Commissione Artistica è definito dal Consiglio Direttivo e non può essere inferiore a 3 e superiore a 7 componenti. Questi durano in carica 3 anni.

Qualsiasi persona ritenuta adatta per tale compito, può far parte della Commissione artistica.

L’appartenenza alla Commissione Artistica è incompatibile con altre cariche associative.

Il commissario artistico decade:

  • per dimissioni;
  • per scadenza del mandato;
  • per revoca del mandato da parte dell’Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo provvede alla elezione del sostituto/a dei Commissari artistici decaduti.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

TITOLO V - I LIBRI SOCIALI

Art. 26 - Libri sociali e registri

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • a) libro degli associati;
  • b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 

L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 27 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Art. 28 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • a) quote associative;
  • b) contributi pubblici e privati;
  • c) donazioni e lasciti testamentari;
  • d) rendite patrimoniali;
  • e) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • f) attività di raccolta fondi;
  • g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
  • h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio 

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio e comunque nei tempi e noi modi previsti dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del Codice del Terzo settore, l’Associazione redige il bilancio sociale.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Matera, 10 maggio 2025

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