1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione Basilicata Cori APS (in sigla ABACO APS) assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in Piazza del Sedile n. 3, nel Comune di Matera (MT). Il trasferimento della sede legale comporta modifica statutaria e l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.
3. L'Associazione ABACO APS si configura quale Associazione di Promozione Sociale nel rispetto del Codice Civile, degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., della normativa in materia e dei principi dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza fini di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione assume l'acronimo di APS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
1. L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
2. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
1. L'Associazione unisce e coordina i Cori operanti in Basilicata, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le attività di interesse generale sono:
a) [d] educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) [f] interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
c) [g] formazione universitaria e post-universitaria;
d) [i] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
e) [k] organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) [l] formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
g) [m] servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
h) [u] beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
i) [v] promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
l [z] riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
a) incrementare e coordinare l’educazione e l’animazione musicale nel contesto socio-culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca, privilegiando i brani degli autori lucani;
b) indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici e di qualificazione per coristi e direttori, seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello;
c) curare pubblicazioni, informazioni, edizioni video-discografiche specializzate, istituendo e realizzando biblioteche ed archivi di consultazione;
d) stabilire ed intrattenere relazioni continuative con Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici scolastici, turistici ed Istituti editoriali operanti nel settore;
e) sviluppare rapporti e collaborazioni con altre Organizzazioni similari, italiane ed estere, favorendo scambi culturali tra le diverse realtà;
f) coordinare e promuovere iniziative a livello regionale nel campo della cultura e delle attività musicali con esperti e consulenti del settore messi a disposizione dall’A.BA.CO.;
g) assistere, ove richiesto, i singoli cori associati e quelli di nuova formazione che si assoceranno, al fine di garantire loro il supporto tecnico necessario al raggiungimento della piena autonomia;
h) unire e coordinare i cori operanti in Basilicata;
i) azioni di marketing e di web marketing finalizzate alla promozione della cultura musicale, del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali;
l) realizzazione di iniziative di solidarietà sociale, a favore di persone in condizioni di svantaggio, ed in particolare, a favore dei minori a rischio, anziani e disabili.
2. Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione si avvale anche di strutture di base configurate in consulte provinciali, secondo gli stessi scopi del presente articolo al comma 1.
3. Le attività dell'Associazione saranno realizzate con l'impiego delle prestazioni volontarie degli associati, salva la possibilità di avvalersi, per le attività più complesse ed in caso di particolare necessità, di collaboratori esterni o di propri associati retribuiti.
1. L'Associazione può esercitare , a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal consiglio direttivo.
2. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
1. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede i diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
2. Se successivamente il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e integrarne il numero entro un anno.
1. Sono soci dell'Associazione tutti gli enti corali APS avente sede legale nel territorio della Basilicata, con o senza ausilio strumentale, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del Rappresentante Legale dell'ente interessato che dovrà contenere: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente corale APS oltre l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica dello stesso rappresentante legale oltre alla dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi nonché pagare la quota associativa.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'Ente interessato entro 60 giorni, motivandola. L'ente aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che su istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Possono essere ammessi come associati, a norma dell'art. 35 comma 3 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo settore, con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
1. I Soci dell'Associazione hanno il diritto inderogabile di:
a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti dagli stessi;
b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
e) ciascun associato ha diritto a un voto.
e il dovere inderogabile di:
a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
c) versare la quota associativa annualmente stabilita;
d) versare contributi straordinari nella misura deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
1. Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento interno può essere escluso dall'Associazione.
3. Il Socio che pone in essere comportamenti, entro e fuori dell'Associazione, che provocano danni materiali o danni all'immagine dell'Associazione, può essere escluso.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcuni diritto sul patrimonio della stessa.
(Artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea generale;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) La Commissione Artistica;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. L'Organo di Controllo.
2. Le cariche possono essere assunte soltanto dai membri dell’Associazione, fa eccezione la Commissione Artistica.
3. Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 c. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
1. L’Assemblea Generale è l'organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci. L’Assemblea Generale viene convocata, in via ordinaria dal Presidente dell’Associazione ogni anno, entro il mese di aprile.
2. L'Assemblea è inoltre convocata in via straordinaria, ogni qualvolta la convocazione è richiesta per iscritto dal Consiglio Direttivo con almeno la metà più uno dei consiglieri o la metà più uno dei complessi corali associati, con l’indicazione motivata dell’Ordine del giorno da trattare.
3. La convocazione avviene con preavviso di trenta giorni, per l’Assemblea Ordinaria, o di venti giorni, per l’Assemblea straordinaria, mediante invio a tutti gli aventi diritto di voto dell’avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e, in allegato, l’elenco dei complessi corali con diritto di voto.
4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, ossia la metà più uno; in seconda convocazione, da tenersi il giorno dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di non più di una delega.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di 2/3 dei soci aventi diritto di voto; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto.
5. Per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.
1. L’Assemblea generale:
a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
c) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione si responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) discute e ratifica le relazioni, morale e finanziaria, della gestione sociale, la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
i) delibera sulle eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative;
l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
1. I Consiglieri Regionali non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati dei cori associati e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato.
1. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato firmato dal verbalizzante e dal presidente, trascritto in apposito libro, depositato presso la sede dell'Associazione ed inviato in copia ai complessi corali associati.
1. Per l’elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto a maggioranza relativa. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d’età.
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti. Viene eletto nell'ambito del Consiglio direttivo nella sua prima riunione e dura in carica tre anni.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria, adotta tutti i provvedimenti di carattere d’urgenza e di improrogabilità di competenza dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, ai quali organi egli dovrà sottoporre i provvedimenti per la ratifica, cessate la causa che li determinarono, purché non comportino una spesa superiore ai 260,00 euro.
3. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e riferendo in merito all'attività compiuta.
4. Vigila costantemente sul rispetto e sullo svolgimento delle finalità dell'Associazione, promuovendo i rimedi necessari per migliorare gli sviluppi.
5. Il mandato cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con maggioranza assoluta dell'Assemblea.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, e viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione;
8. il Presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti di bilancio preventivo.
1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione è composto da cinque soci, eletti dall'Assemblea tra i propri associati e dal Segretario senza diritto di voto. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
2. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle province di appartenenza.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione almeno tre volte all’anno, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri con diritto di voto.
1. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:
a) elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente alla sua prima riunione;
b) delibera l'ammontare delle quote associative;
c) delibera sulle erogazioni dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo;
d) presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
e) redige il rendiconto consuntivo e preventivo per l'approvazione dell'Assemblea;
f) nomina il Segretario ed il Tesoriere;
g) nomina i componenti della Commissione Artistica;
h) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
i) conferisce procure sia generali che speciali;
l) coordina i regolamenti dei Concorsi, delle Rassegne, dei Corsi didattici, dei Seminari di studio, dei Convegni ed altre manifestazioni;
m) rende esecutive le decisioni dell'Assemblea generale;
n) delibera sulla domanda di ammissione a socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;
o) vigila e assicura, unitamente al Presidente, l'osservanza dello Statuto e del relativo Regolamento;
p) propone al Presidente la convocazione delle Assemblee generali.
1. Il Consigliere decade dal suo incarico in caso di mancata adesione all'ABACO da parte del proprio Coro di appartenenza o, in sede di Assemblea, per mozione di sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei delegati corali della sua provincia e viene surrogato con il primo dei non eletti.
1. In caso di dimissioni contemporanee dei due consiglieri rappresentanti la stessa provincia, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con i primi dei non eletti per la stessa provincia. Nel caso in cui non vi fossero a disposizione due nomi, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un commissario che entra a far parte del Consiglio, con diritto di voto doppio, fino alla successiva Assemblea Generale e conseguente votazione.
1. Il Consiglio Direttivo decade:
a) per voto di sfiducia espresso dall’Assemblea Generale;
b) Per dimissione della maggioranza dei suoi componenti.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, entro trenta giorni, dovrà essere convocata l’Assemblea Generale per la nuova elezione dell’intero Consiglio.
1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, espleterà tutti i servizi di segreteria, in particolare gestirà la corrispondenza, l'archivio, redigerà i verbali delle Assemblee Generali e dei Consigli Direttivi e ne avrà cura insieme al Consiglio Direttivo dei Libri di cui all'art. 33, c. 1, lettere a), b) e c) del presente Statuto. E?m embro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato. Il Segretario espleterà ogni altra mansione d'Istituto che gli sarà conferita dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
1. Il Tesoriere è un componente del Consiglio Direttivo ed è eletto all'interno di esso nella sua prima convocazione, il suo mandato dura quanto lo stesso Consiglio direttivo, cura la gestione degli affari, le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila i bilanci annuali insieme al Consiglio Direttivo, riferiti all'anno solare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
1. La Commissione artistica, composta da quattro componenti, è nominata dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni è può essere riconfermata in parte o in toto.
2. La carica di componente la Commissione artistica è incompatibile con altre, nell’ambito dell’Associazione.
3. La Commissione artistica ha compiti propositivi e consuntivi nei confronti del Consiglio Direttivo riguardo a:
a) curare tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico - culturale dei complessi corali;
b) verificare l’attuazione dei programmi nei corsi di orientamento musicale;
c) elaborare, nell’ambito delle competenze, i regolamenti dei Concorsi, Rassegne, Convegni, Corsi didattici, Seminari di studio, Complessi partecipanti a Concerti e ad altre manifestazioni dell’Associazione;
d) promuovere la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate;
e) può essere convocata anche su richiesta dei singoli complessi, per competenze tecniche.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti, è eletto dall’Assemblea generale, almeno uno per provincia, non appartenenti allo stesso Complesso corale e dura in carica tre anni e può essere confermato in parte o in toto.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, avrà il compito di controllare e verificare il rendiconto di gestione, del quale esito, con le loro eventuali osservazioni, ne riferiranno, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo in sede di approvazione dei bilanci e, quindi, all’Assemblea Generale.
3. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
1. Le entrate del bilancio annuale dell’Associazione sono costituite da:
a) Quote e contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati;
c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Entrate da attività diverse a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/17 e s.m.i.;
g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio sia consuntivo che preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale comunque denominati durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. L’associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi , rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
1. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea degli Associati nominerà un organo di controllo monocratico, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.
1. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea degli Associati nominerà un Revisore Legale dei Conti, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.
1. Oltre alle scritture prescritte negli artt. 13, 14 e 17 c. 1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., l'Associazione deve tenere:
a) il Libro degli Associati;
b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi sociali.
I Libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I Libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
1. le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la Sede dell'Associazione.
1. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
1. In caso di scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, l'Assemblea elegge uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le norme della liquidazione.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45. c. 1 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che abbiano gli stessi scopi, secondo quanto previsto dall'art 9 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i
3. In tal caso i liquidatori rimarranno in carica per un altro anno ancora per liquidare, a norma del precedente comma, l'intero patrimonio. In mancanza di essi, tale compito potrà essere espletato dal socio superstite.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.