Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata Associazione Basilicata Cori APS, in breve ABACO APS.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Matera. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione ha durata illimitata.
La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l’acronimo “APS” potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 c. 1 lett. d), i) k) e l) del Codice del Terzo Settore:
L’Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e si propone di:
L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
L’Associazione può dotarsi di un regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, per disciplinare aspetti organizzativi, operativi e amministrativi non espressamente previsti dal presente Statuto. Il regolamento non può contenere disposizioni in contrasto con lo Statuto e con la normativa vigente.
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione ABACO le formazioni corali della Basilicata, configurate come APS ed altri enti del terzo settore o con altra forma giuridica senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e intendono collaborare al loro raggiungimento, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS iscritte.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Per aderire all’Associazione è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Le formazioni corali sono rappresentate dal rispettivo Rappresentante legale ovvero da altro delegato anche in forma permanente.
Gli associati hanno il diritto di:
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 14, c. 2 del presente Statuto.
Gli associati hanno il dovere di:
Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio; può ricorrere all’Autorità giudiziaria contro la deliberazione assembleare entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.
Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività deve rispettare i dettami dell’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
Sono organi dell’Associazione:
Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato è rappresentato dal Rappresentante legale o da altro rappresentante anche in forma permanente.
In caso di impedimento del Rappresentante legale o del delegato permanente, ogni associato può conferire delega scritta a un proprio rappresentante con il conferimento dei poteri per esprimere il voto dell’Associazione rappresentata.
Non sono ammesse deleghe a rappresentanti non facenti parte della propria associazione o organismo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle eventuali votazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio Direttivo.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, liquidazione, scioglimento, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Gli Amministratori, nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare, ha il compito di:
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
La carica di Consigliere si perde per:
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente; in caso contrario, si scorre la lista dei non eletti nell’ultima elezione, sempre previa approvazione dell’Assemblea. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, vengono indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente dell’Associazione è eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e, in particolare, ha il compito di:
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
L’organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo settore.
L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Il membro dell’organo di controllo non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Laddove nominato, l’organo di controllo deve:
Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo settore.
L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
Il membro dell’organo di controllo non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione successiva all’elezione degli organi sociali.
Il Vicepresidente supporta il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente non costituisce un organo autonomo dell’associazione, ma è una figura interna al Consiglio Direttivo con funzioni di coordinamento e sostituzione.
Il Vicepresidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio stesso.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti o tra i soci dell’Ente, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il Segretario svolge funzioni di supporto al Consiglio Direttivo e agli altri organi sociali, curando la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario è responsabile della gestione della corrispondenza e della tenuta dei libri sociali.
Può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per l’esecuzione di determinati atti amministrativi e per il coordinamento delle attività operative.
Il Segretario rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
La carica di Segretario è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento del proprio incarico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
La Commissione Artistica è un organo consultivo che ha il compito di ideare progetti musicali e proporli al Consiglio Direttivo dell'Associazione nel quadro delle finalità indicate dall’art. 2. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Presidente all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale dell’Associazione.
Il numero dei componenti della Commissione Artistica è definito dal Consiglio Direttivo e non può essere inferiore a 3 e superiore a 7 componenti. Questi durano in carica 3 anni.
Qualsiasi persona ritenuta adatta per tale compito, può far parte della Commissione artistica.
L’appartenenza alla Commissione Artistica è incompatibile con altre cariche associative.
Il commissario artistico decade:
Il Consiglio Direttivo provvede alla elezione del sostituto/a dei Commissari artistici decaduti.
Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio e comunque nei tempi e noi modi previsti dalla normativa vigente.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del Codice del Terzo settore, l’Associazione redige il bilancio sociale.
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Matera, 10 maggio 2025